Art. 11.
(Recupero e ripristino delle pavimentazioni e degli elementi di arredo).

      1. Nelle aree pedonali come definite all'articolo 5 devono essere recuperati e ripristinati gli elementi di arredo storici e di tradizione quali lampioni, corpi illuminati, fittoni, panchine, aiuole, giardini, targhe, lapidi, segnali, edicole, chioschi, fontane, tabelloni, vetrine, favorendo il mantenimento della identità e della memoria dei luoghi e recuperando l'aspetto ambientale e di insieme.

 

Pag. 13


      2. Le pavimentazioni stradali manufatte in lastre, pietra, ciottoli, mattoni e simili devono essere mantenute, restaurate e ripristinate. Devono essere rimossi i manti di asfalto eventualmente sovrapposti a tali pavimentazioni.
      3. Le aree storicamente e per tradizione non pavimentate devono mantenere tali caratteristiche.